Fiumicino, annullato l’appalto anti-drone a Rafael: il radar era militare

Il Consiglio di Stato ha cancellato l’aggiudicazione del 2022 al raggruppamento formato dalla israeliana Rafael e dall’italiana Altintech. Il radar installato nello scalo romano di Fiumicino perché era materiale d’armamento e non disponeva dei titoli richiesti per l’importazione e l’impiego in un aeroporto civile. Il sistema anti-drone dell’aeroporto di Fiumicino continuerà a funzionare, ma il contratto che ne ha consentito l’installazione è stato dichiarato inefficace. Con la sentenza n. 6153, pubblicata il 31 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione disposta da Aeroporti di Roma (ADR) nel dicembre 2022 e ha ordinato il subentro di ELT Group, la società arrivata seconda nella gara.

Il passaggio non sarà immediato. ADR dovrà verificare i requisiti di ELT, procedere con la nuova aggiudicazione e stipulare il contratto entro 60 giorni. Il sistema attuale resterà in servizio fino all’avvio di quello sostitutivo. La protezione dello scalo contro i droni non dovrà subire interruzioni.

La decisione chiude un contenzioso durato quasi 4 anni. Al centro non c’è la nazionalità del fornitore e neppure la politica italiana verso Israele. Il Consiglio di Stato ha esaminato la natura del radar MHR RPS42, le modalità con cui è stato importato e i documenti presentati per consentirne l’impiego nel principale aeroporto italiano.

La gara di Aeroporti di Roma del 2022

Aeroporti di Roma aveva avviato la procedura il 13 maggio 2022, con una lettera di invito riservata a un numero limitato di operatori. La commessa comprendeva la progettazione, la fornitura e la manutenzione di un sistema anti-drone per l’aeroporto Leonardo da Vinci.

Alla gara avevano partecipato Elettronica S.p.A., oggi ELT Group, e il raggruppamento temporaneo formato da Rafael Advanced Defense Systems e Altintech. Rafael è israeliana. Altintech è invece un’impresa italiana con sede a Roma, attiva nell’integrazione di impianti tecnologici e sistemi di sicurezza. La definizione di «consorzio israeliano», ripresa da diverse testate straniere, non è quindi corretta.

ADR aveva assegnato la gara al raggruppamento Rafael e Altintech il 7 dicembre 2022. Il contratto era stato firmato il 23 dicembre. ELT aveva chiesto l’accesso all’offerta vincitrice nel gennaio 2023, ma aveva ottenuto la documentazione completa soltanto dopo un primo contenzioso amministrativo.

Il ricorso contro l’aggiudicazione era stato presentato il 3 gennaio 2024. Il TAR del Lazio lo aveva respinto il 29 maggio dello stesso anno. Secondo il giudice di primo grado, la certificazione per l’impiego del radar in ambito aeroportuale civile riguardava la fase di esecuzione del contratto e non la partecipazione alla gara. Il TAR non aveva poi considerato il dispositivo come materiale d’armamento soggetto alla legge n. 185 del 1990. ELT aveva impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato.

Il radar MHR RPS42 era materiale militare

Durante il giudizio di appello, il Consiglio di Stato aveva affidato una verificazione tecnica al direttore dell’UAMA, l’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento, con il supporto del Segretariato generale della Difesa e del Servizio del Registro nazionale delle imprese. La conclusione dei tecnici della Difesa è netta: il radar MHR RPS42 offerto dal raggruppamento Rafael e Altintech è materiale militare.

La valutazione ha considerato l’alimentazione elettrica, le temperature operative, le frequenze utilizzate, la sottoposizione alla normativa statunitense ITAR e la registrazione del dispositivo come materiale d’armamento. Il Consiglio di Stato ha accolto queste conclusioni, ritenendo insufficienti le perizie presentate dalle altre parti per dimostrare la natura civile o a duplice uso del radar.

Il modello appartiene alla famiglia MHR sviluppata da DRS RADA Technologies. Lo stesso costruttore presenta questi radar per missioni contro i droni, difesa aerea a cortissimo raggio, contrasto di razzi e colpi di artiglieria e sorveglianza emisferica. La documentazione commerciale cita standard militari, capacità contro contromisure elettroniche e possibilità di integrazione con sistemi di difesa.

Non si tratta dell’Iron Dome, come potrebbe far pensare il riferimento ricorrente a Rafael. L’Iron Dome non era l’oggetto della gara di Fiumicino. La controversia riguarda il radar MHR RPS42 inserito nel sistema anti-drone fornito allo scalo.

La classificazione militare non impedisce, da sola, l’impiego del dispositivo in un’infrastruttura civile. Richiede però autorizzazioni precise. Ed è su questo passaggio che l’aggiudicazione non ha retto.

Mancavano l’autorizzazione all’importazione e la certificazione civile

Secondo la verificazione tecnica, l’importazione di materiale d’armamento deve essere preceduta da un’autorizzazione dell’UAMA, indipendentemente dall’impiego finale del dispositivo. La documentazione depositata durante il processo non ha dimostrato che questa autorizzazione fosse stata rilasciata per il radar installato a Fiumicino.

Il raggruppamento aveva prodotto una bolletta doganale del 30 agosto 2023. Il documento riguardava però alcuni componenti e non il radar completo. Per il Consiglio di Stato non bastava a dimostrare la regolarità dell’importazione del materiale militare.

Mancava anche la certificazione preventiva necessaria per utilizzare un radar militare all’interno di un aeroporto civile. Nel tempo ADR aveva ottenuto diverse autorizzazioni temporanee per l’uso delle frequenze. ENAV aveva comunicato di non avere registrato interferenze con i propri sistemi. Una nota dell’ENAC del 23 giugno 2026 aveva definito regolarmente notificate e accettate le installazioni, considerando il radar uno strumento per mitigare il rischio rappresentato dai droni.

Il Consiglio di Stato ha separato i diversi piani. Le autorizzazioni sulle frequenze consentivano l’uso dello spettro radio, ma non sostituivano il titolo necessario per importare materiale d’armamento. Le comunicazioni di ENAC ed ENAV erano poi successive all’offerta, all’aggiudicazione e alla firma del contratto. Non costituivano la certificazione preventiva richiesta dal capitolato.

Il servizio era entrato pienamente in funzione il 1° novembre 2024. Il contratto prevedeva una durata di 60 mesi, fino al 31 ottobre 2029.

L’offerta avrebbe dovuto dichiarare i titoli mancanti

Il capitolato permetteva ai concorrenti di completare alcuni adempimenti dopo la presentazione dell’offerta. Per utilizzare questa possibilità, l’impresa avrebbe però dovuto indicare fin dall’inizio quali requisiti richiedevano uno sviluppo successivo e descriverne la portata.

Il raggruppamento Rafael e Altintech non aveva dichiarato la mancanza dell’autorizzazione all’importazione e della certificazione per l’impiego civile. ADR aveva quindi aggiudicato la commessa senza essere stata messa nelle condizioni di verificare questi aspetti.

I giudici hanno considerato i titoli come requisiti di partecipazione e non come semplici adempimenti della fase esecutiva. Il radar, privo dell’autorizzazione necessaria, non poteva essere commercializzato e impiegato in Italia secondo le modalità previste dall’offerta.

La sentenza arriva a definire «illecito» l’oggetto della proposta vincitrice. L’aggiudicazione non poteva essere utilizzata per arrivare alla firma di un contratto con un oggetto vietato dalla normativa. Il bene non poteva neppure essere sostituito dopo la gara senza modificare l’offerta e alterare la parità di trattamento tra i concorrenti.

Il subentro di ELT resta sottoposto alle verifiche

Il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione e dichiarato inefficace il contratto stipulato con Rafael e Altintech. L’inefficacia decorrerà soltanto quando il nuovo fornitore inizierà il servizio.

ADR ha 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza per verificare i requisiti di ELT Group e, in caso di esito positivo, assegnare la gara e firmare il nuovo contratto. La sentenza non identifica il sistema che ELT installerà a Fiumicino. La società italiana sviluppa soluzioni contro i droni per impieghi militari e civili, tra cui la piattaforma NADIR destinata alla protezione di infrastrutture critiche e ambienti urbani.

Se le verifiche su ELT dovessero avere esito negativo, il vecchio contratto resterà comunque inefficace. ADR dovrà scegliere un’altra modalità di affidamento prevista dalla legge e mantenere il servizio senza interruzioni.

Aeroporti di Roma ha dichiarato di avere operato con trasparenza e sotto il controllo delle autorità competenti. Ha ricordato che il sistema è in esercizio senza interferenze o criticità registrate e ha confermato che eseguirà la decisione assicurando la continuità della vigilanza.

Gli atti inviati alla Procura di Roma

Il Consiglio di Stato ha disposto la trasmissione della sentenza e degli atti di giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma «per le valutazioni di competenza».

Il passaggio non equivale all’apertura di un’indagine penale e non stabilisce responsabilità personali. La stessa sentenza precisa che il giudice amministrativo non si è pronunciato sulla rilevanza penale delle condotte. Ha richiamato le norme penali soltanto per spiegare la natura inderogabile della disciplina sull’importazione e sulla circolazione dei materiali d’armamento.

La decisione arriva mentre i rapporti tra Italia e Israele attraversano una fase difficile. Nell’aprile 2026 il governo italiano ha sospeso il rinnovo automatico dell’accordo bilaterale sulla cooperazione militare.

Il contenzioso di Fiumicino precede però questo passaggio. La gara risale al maggio 2022, il contratto al dicembre dello stesso anno e il ricorso di ELT al gennaio 2024. Nella sentenza non compare alcun riferimento alla nazionalità di Rafael come motivo dell’annullamento.

Immagine di apertura morebyless con licenza CC BY 2.0

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